Definizione dei ponteggi

Cercando la definizione di un ponteggio, si può consultare diverse fonti, ma una cosa che lega la maggior parte delle spiegazioni presentate è la natura temporanea della struttura. Allo stesso tempo, il ponteggio non è considerato un’opera di costruzione, perché i suoi elementi non soddisfano la definizione di un prodotto da costruzione, riportata nel REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011, che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Secondo esso, per “prodotto da costruzione” si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. Gli elementi del ponteggio non sono soggetti a tale incorporazione permanente in un’opera di costruzione.

Secondo la RACCOMANDAZIONE N. 175 dell’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO sulla sicurezza e sulla salute in edilizia (1 giugno 1988) e la CONVENZIONE N. 167 dell’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO sulla sicurezza e la salute in edilizia (11 gennaio 1991), per “ponteggi” si intendono qualsiasi struttura temporanea, fissa, sospesa o mobile, e parti che la sostengono che servono per sostenere lavoratori e materiali o per accedere a tale struttura, che non è, tuttavia, un “dispositivo di sollevamento” (un dispositivo fisso o mobile utilizzato per il sollevamento o l’abbassamento di persone o carichi).

La natura temporanea della struttura è stata sottolineata anche nel Grande Dizionario della lingua polacca dell’Istituto di lingua polacca dell’Accademia polacca delle scienze, dove “ponteggio” è una struttura temporanea costituita da travi, tubi e pianerottoli posti lungo le pareti di un edificio per eseguire lavori di ristrutturazione e costruzione.

Le prossime due fonti parlano di una costruzione provvisoria. Dizionario della lingua polacca a cura di W. Doroszewski afferma che “ponteggio” è una struttura ausiliaria provvisoria, in legno o acciaio, posta durante la costruzione di un edificio, utilizzata dai lavoratori per spostarsi e lavorare ai piani più alti dell’edificio, per stoccare materiale, ecc., anche come supporto per centine o strutture in cemento armato. Invece secondo il Dizionario PWN della lingua polacca, a cura di J. Bralczyk “ponteggio” è una struttura provvisoria in legno o tubi di acciaio che facilita la costruzione o la ristrutturazione di edifici. Nel primo di questi dizionari si trova anche un’altra interessante definizione di ponteggio, che oggigiorno non esiste più, e cioè che “ponteggio” è un piattaforma provvisoria, un podio fatto di assi, soprattutto: un podio che funge da luogo di esecuzioni (per decapitazione o, meno spesso, per impiccagione).

Dell’intera serie di definizioni relative alle strutture, resta quella contenuta nella norma PN-ISO 6707-1:2008 – Edifici e strutture – Terminologia – Parte 1: Termini generali, secondo cui “ponteggio” è una struttura che consente ai lavoratori edili di accedere all’edificio e allo stoccaggio di materiali e attrezzature.

Infine, tutt’altra cosa – la definizione di ponteggio che si trova nell’Ordinanza del Ministro dell’economia, del lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2003 che modifica l’ordinanza sui requisiti minimi in materia di salute e sicurezza nell’ambito dell’uso delle macchine da parte dei dipendenti durante il lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 2003 n. 178 pos. 1745): se parliamo di “macchina” – deve essere intesa come tutte le macchine e altri dispositivi tecnici, strumenti e impianti utilizzati durante il lavoro, nonché attrezzature per lavori temporanei in quota, in particolare scale e ponteggi.

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